Vi giro la novità relativa a quanto indicato nel titolo.Invito tutti ad uniformarsi a quanto richiesto, entro il 6 Aprile.
Grazie
Il
DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2014, n. 39, attuazione della direttiva
2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale
dei minori e la pornografia minorile, pubblicato in G.U. il 22 marzo
2014 ha decretato che tutti gli enti no profit, che hanno volontari e/o
lavoratori a contatto con i minori, hanno l'obbligo di richiedere il
Certificato penale che certifichi assenza di condanne per reati legati
alla pedopornografia e abusi contro minori.
L' Art. 2 di tale decreto, infatti recita:
Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, e sanzioni per il datore di lavoro
1. Nel decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, dopo l'articolo 25 e' inserito il seguente: «Art. 25-bis - Certificato penale del casellario giudiziale richiesto dal datore di lavoro
1. Il certificato penale del casellario giudiziale di cui all'articolo 25 deve essere richiesto dal soggetto che intenda impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attivita'professionali o attivita' volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, al fine di verificare l'esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attivita' che comportino contatti diretti e regolari con minori.».
2. Il datore di lavoro che non adempie all'obbligo di cui all'articolo 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre, n. 313, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 10.000,00 a euro 15.000,00.
Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, e sanzioni per il datore di lavoro
1. Nel decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, dopo l'articolo 25 e' inserito il seguente: «Art. 25-bis - Certificato penale del casellario giudiziale richiesto dal datore di lavoro
1. Il certificato penale del casellario giudiziale di cui all'articolo 25 deve essere richiesto dal soggetto che intenda impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attivita'professionali o attivita' volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, al fine di verificare l'esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attivita' che comportino contatti diretti e regolari con minori.».
2. Il datore di lavoro che non adempie all'obbligo di cui all'articolo 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre, n. 313, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 10.000,00 a euro 15.000,00.
La decorrenza è il 6 aprile 2014. cioè IMMEDIATAMENTE
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